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Il recesso ad nutum ha effetto dalla scadenza del termine di preavviso

/ REDAZIONE

Martedì, 4 agosto 2026

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Il Tribunale di Bologna, nella sentenza n. 3878/2025, ha precisato che, se è vero che la dichiarazione di recesso è un negozio giuridico unilaterale e ricettizio rispetto al quale non è necessaria l’accettazione della società, essendo sufficiente, per la sua efficacia e validità, la sola ricezione, ciò non vale per il c.d. recesso ad nutum ex art. 2473 comma 2 c.c. (ai sensi del quale, “nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno”).

In questa ipotesi gli effetti del recesso coincidono con la scadenza del termine di preavviso, poiché tale termine ne determina uno slittamento in avanti in modo che la società abbia il tempo necessario per poter reperire le risorse utili a liquidare la quota del socio uscente.
Nel recesso ad nutum, infatti, non sussiste alcuna decisione rispetto alla quale il socio “reagisce” uscendo dalla società. Il legislatore ha solo inteso concedere a ciascuno dei soci della società contratta a tempo indeterminato il diritto di sciogliersi unilateralmente da un rapporto sine die in ossequio ai principi generali dell’ordinamento, che vede con sfavore vincoli contrattuali perpetui bilanciandolo con l’interesse economico della società.

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