Divieto di concorrenza anche per chi cede le partecipazioni
Secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, si crea il presupposto di un pericolo analogo a quello del trasferimento dell’azienda vera e propria
Chi aliena un’azienda, deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che, per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Le parti possono accordarsi nel senso di escludere qualsivoglia inibizione per il cedente, oppure per prevedere limiti anche più stringenti, seppure nel limite oggettivo di un divieto che non può arrivare ad escludere qualsiasi possibile iniziativa economica del cedente e nel limite temporale di un divieto che non può in ogni caso superare i cinque anni.
Il divieto di concorrenza sancito dall’art. 2557 del codice civile si applica, per espressa previsione normativa, nei confronti del:
- cedente che trasferisce l’azienda a titolo ...
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