Si paga l’IVA per la stazione marittima se il concedente agisce come privato
L’Agenzia chiarisce il regime impositivo della concessione stipulata al di fuori dell’attività autoritativa dell’Autorità portuale
L’atto di concessione del servizio di stazione marittima, stipulato da un’Autorità portuale a favore di una società concessionaria, è soggetto ad IVA se il concedente agisce, al di fuori dell’esercizio dei propri poteri autoritativi, come un operatore economico privato.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 32 di ieri, 26 aprile 2010.
In primo luogo, come sostenuto dall’interpellante, l’atto di “concessione di servizio di stazione marittima” non configura una concessione di beni demaniali, in quanto oggetto di concessione non è un bene demaniale, ma un servizio. Pertanto, è da escludere l’applicazione dell’art. 1 comma 993 della L. 296/2006, che dispone l’applicazione dell’imposta
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