La ritenuta sui bonifici per il risparmio energetico va alle consorziate
In assenza di finalità lucrativa, lo scomputo delle ritenute attribuite al consorzio deve essere fatto dalle singole imprese che realizzano gli interventi
I consorzi di imprese, con attività esterna e senza finalità lucrativa, possono trasferire le ritenute relative ai bonifici effettuati per i lavori di ristrutturazioni edilizie o di risparmio energetico alle singole imprese consorziate che hanno materialmente eseguito gli interventi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 2 di ieri, 4 gennaio 2011.
La risposta delle Entrate è stata resa nell’ambito di consulenza giuridica relativa all’art. 25 del DL 78/2010. Secondo la citata norma, a decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti ...