Per il commercialista, il segreto professionale è un diritto/dovere
Nel PO n. 326/2011, il Consiglio nazionale ha precisato però che il giudice, di fronte alla scelta di non testimoniare, può disporre accertamenti
Fra gli ultimi Pronto Ordini pubblicati sul sito del Consiglio nazionale, il n. 326/2011 riguarda la possibilità di appellarsi al segreto professionale dinanzi all’autorità giudiziaria.
Limitatamente alla professione di commercialista, l’obbligo di rispettare il segreto è sancito dall’art. 5 del DLgs. 139/2005, con applicazione degli artt. 199 e 200 c.p.p. e dell’art. 249 c.p.c. (relativo alla facoltà di astensione dei testimoni). Fanno eccezione, per espressa previsione del citato art. 5, “le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società o enti”.
Il professionista ha quindi il diritto di astenersi dalla testimonianza sia in sede