Possibile il ravvedimento in più «tranches», prima e dopo i 30 giorni
Ove i versamenti siano effettuati in parte entro 30 giorni e in parte dopo, ma comunque entro l’anno, il ravvedimento non può essere disconosciuto
Il ravvedimento operoso può essere effettuato anche in più tranches, e ciò è confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67 del 2011. In tale sede, era stato specificato che il contribuente può versare in più momenti gli importi, sempre che questi vengano pagati entro i termini per il ravvedimento, corrispondendo le sanzioni e gli interessi commisurati alla frazione di debito d’imposta versato tardivamente, a seconda del momento in cui il ravvedimento parziale viene effettuato. Allo stesso modo, se tra un versamento e l’altro inizia la verifica fiscale, il ravvedimento non può perfezionarsi, se non limitatamente alla quota versata anteriormente al sopravvenire della causa ostativa.
Ciò che la risoluzione ha inteso sottolineare è l’erroneità della ...