CCIAA in ordine sparso sulla trasformazione di società in ditta
Non vi è uniformità di vedute tra le Camere di Commercio circa gli adempimenti da eseguirsi nell’ipotesi di trasformazione impropria
L’art. 2272, n. 4, c.c. prevede che la società di persone si sciolga se viene a mancare la pluralità dei soci e se questa, nel termine di 6 mesi, non è ricostituita. Tale meccanismo viene spesso utilizzato nelle società a base familiare per realizzare il cambio generazionale in azienda, poiché il genitore recede dalla società lasciando al figlio la titolarità della società che, trascorsi sei mesi, si “declassa” in impresa individuale. La Cassazione Civile, 6 febbraio 1984, n. 905 ha stabilito che “lo scioglimento della società di persone, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale, non comporta alcuna modificazione soggettiva delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla società, che si concentrano nell’unico socio ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41