La riforma del condominio cambia le regole per gli impianti radiotelevisivi
In caso di uso di parti comuni, il condomino interessato deve comunicarlo e l’assemblea può intervenire con prescrizioni o cautele
In relazione al riconoscimento del diritto del condomino di fare uso anche delle parti comuni per installarvi impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva (o di qualsiasi altro flusso informativo, anche via satellite o via cavo), compresi i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze, o impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità, a fronte di limitati vincoli (rispetto del decoro architettonico e minimizzazione del pregiudizio alle parti comuni) – in applicazione del consolidato principio generale che ammette, di massima, l’uso delle parti comuni per il miglior godimento delle porzioni private – il nuovo art. 1122-bis c.c., così come disposto dalla riforma in materia, stabilisce una procedura ...