Distinzione tra cessione d’azienda e di singoli beni in base a elementi oggettivi
Per la Cassazione, non basta la volontà delle parti, ma va verificato se i beni ceduti siano idonei allo svolgimento di un’attività produttiva
La distinzione tra un atto di cessione di singoli beni aziendali (soggetto ad IVA) ed un atto di cessione di azienda (soggetto ad imposta di registro), non può essere fondata sul solo esame della volontà delle parti. Invece, è necessario verificare, dal punto di vista oggettivo, se i beni ceduti siano dotati di un’effettiva organizzazione tale da renderli idonei, nel loro complesso, allo svolgimento di un’attività produttiva.
Questo è – in breve – il principio affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 8 maggio 2013 n. 10740.
La vicenda che ha dato luogo al giudizio non è nuova. A fronte di un atto, qualificato dalle parti come “cessione d’azienda” e assoggettato ad imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate nega la correttezza della qualificazione ...