E se il sorteggio dei revisori si estendesse alle società partecipate dal pubblico?
In un recente evento organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Roma l’8 ottobre 2013 presso l’Aula magna dell’Università Urbaniana (“I controlli dell’organo di revisione: la funzione di vigilanza sulla tenuta e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione”), cui ho partecipato in qualità di relatore, ho avuto modo esporre i risultati di un’indagine da me condotta in merito al ruolo dei revisori degli enti locali della Regione Lazio.
Tra l’altro, da questa è emersa con evidenza la ridotta probabilità per il revisore di conseguire un incarico nelle amministrazioni comunali, anche a seguito dell’introduzione del metodo di elezione a seguito di sorteggio (si veda “Revisori degli enti locali: con il sorteggio, le nomine saranno solo «casuali»”).
In particolare, avendo ripartito i revisori iscritti per fascia di appartenenza (prima, seconda e terza) ed associato tale informazione a quella relativa ai Comuni, censiti in base alla popolazione residente, ne è risultato che la percentuale di probabilità di essere incaricato in qualità di revisore rimane comunque inferiore al 20%, anche nella pur popolosa Provincia di Roma; per non dire dei valori costantemente inferiori al 5% nelle altre realtà oggetto d’esame, peraltro giustificati da una densità abitativa decisamente limitata.
Così stando le cose, il rischio incombente è che l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, a norma dell’art. 16, comma 25 del DL n. 138/2011, conv. L. n. 148/2011, perda significato, non attribuendo all’iscritto alcuna concreta possibilità di maturare esperienza ed acquisire competenze, se non in modo del tutto casuale e occasionale: ciò si riflette anche sulla possibilità di crescita professionale e di avanzamento di fascia per i colleghi più giovani (iscritti nelle prime due fasce). A maggior ragione, tali condizioni appaiono penalizzanti per i professionisti “senior” (iscritti in terza fascia), cui non sembra attribuito un adeguato riconoscimento per l’investimento effettuato in termini di formazione. Discorso traslabile in toto anche alle condizioni economiche previste per lo svolgimento dell’incarico.
Supposto che, presumibilmente, questo stato di cose rispecchi la situazione dell’intero Paese e considerato il ruolo del revisore degli enti locali, è immediato concludere per lo scarso peso dell’intervento della categoria nella gestione delle amministrazioni comunali.
Muovendo da tale considerazione, ritengo sia fondamentale prenderne spunto per proporre una riflessione in merito all’ampliamento delle fattispecie nelle quali sia prevista la presenza del revisore iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno, focalizzata sulle società partecipate dal pubblico a livello comunale, provinciale e regionale. Si passerebbe così, in tutti questi casi, dalla nomina in via “di privativa” a quella con sorteggio. Sarebbe possibile, in questo modo, perseguire e, probabilmente raggiungere, una serie di obiettivi essenziali.
Innanzitutto, va posta attenzione alla crescita esponenziale delle società partecipate che, a parte l’esperienza di rare eccellenze, si concretizza frequentemente in una gestione deficitaria delle risorse pubbliche, contraddistinta da condotte non esemplari in termini di efficacia ed efficienza, così contrastando tanto con il dettato costituzionale, sul piano giuridico, quanto con l’interesse collettivo, sul piano meramente pratico. In tale contesto, la presenza di un organo di revisione rappresenterebbe indubbiamente una forma di controllo indipendente, indispensabile per innescare un processo di creazione di valore, anche e soprattutto attraverso l’impiego di sostanziali strumenti di moral suasion, come peraltro sembra emergere dai recenti intendimenti del Legislatore.
A maggior ragione, si afferma quanto sopra in considerazione dei particolari compiti e le specifiche funzioni di rilievo pubblicistico svolte dai revisori negli enti locali: essi svolgono compiti obbligatori ed esercitano funzioni che caratterizzano la vita delle amministrazioni interessate in relazione ai profili di tenuta economica-finanziaria dell’ente; costituiscono, dunque, un organo di controllo interno che si raccorda con i controlli espletati dalla Corte dei Conti per garantire il rispetto delle regole economico-contabili delle pubbliche amministrazioni (anche alla luce del DL 174/2012).
Va sottolineato, poi, che un siffatto provvedimento, se strutturato in modo da consentire l’affiancamento ad un membro “senior” anche di uno o due membri “junior”, realizzerebbe la concreta opportunità di acquisire conoscenza, competenza ed esperienza per i revisori più giovani, per i quali finora sono state obiettivamente poche le opportunità di farsi strada in tale contesto.
La speranza, al riguardo, è che tale proposta possa incontrare il favore ed essere sostenuta dagli Ordini territoriali, in primis, e dalle autorità competenti a deliberare sul tema.
Maurizio Ferri
Dottore Commercialista iscritto all’elenco dei revisori degli enti locali del Lazio
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941