L’imposta di registro sulle sentenze non è dovuta da chi interviene volontariamente
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la solidarietà passiva non si estende ai soggetti rimasti «estranei» al giudicato
I soggetti che intervengono volontariamente nel giudizio civile, a norma dell’art. 105 comma 2 c.p.c., non sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta di registro sulla sentenza, in quanto rimangono estranei al giudicato, anche ove siano condannati al pagamento delle spese di giudizio.
Questo è, in breve, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella ris. n. 82 di ieri.
La risoluzione si sofferma sulla corretta interpretazione dell’art. 57 del DPR 131/86, nella parte in cui, definendo i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta di registro, individua (tra il resto), tra gli obbligati solidamente al pagamento dell’imposta sugli atti giudiziari, le “parti in causa”.
In particolare, nel caso di specie, Tizio agiva in giudizio contro ...