Concordati, riduzione dei debiti non imponibile ai fini IRAP
L’Agenzia delle Entrate non ritiene applicabile il principio di correlazione
L’Amministrazione finanziaria, in risposta all’interpello 954-688/2013 (prot. 5378/14), ha finalmente affrontato e risolto una questione molto controversa in dottrina, in ordine all’eventuale rilevanza, in sede di dedeterminazione della base imponibile IRAP, delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione debiti prevista dalla proposta concordataria, formulata da una società di capitali, omologata dal tribunale.
In particolare, è stata accolta la tesi del contribuente, secondo cui non è invocabile l’operatività dell’art. 5, comma 4 del DLgs. 446/1997 (c.d. principio di correlazione) nei confronti dei componenti straordinari di reddito – formalmente esclusi dal dato di partenza del valore della produzione netta (differenza A) – B) del conto economico civilistico
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