Procedure concorsuali anche per le società costituite da enti pubblici
Di recente, la Cassazione ha ritenuto infondato il criterio funzionale e ribadito quello tipologico, in base al quale rileva la natura del soggetto
La legge fallimentare (RD 267/1942) prevede che siano soggetti alle due procedure concorsuali “ordinarie” gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, “esclusi gli enti pubblici” (art. 1); nella categoria dell’impresa commerciale rientrano le società regolate dal codice civile, salvo la società semplice (art. 2249 c.c. ). Pertanto, si ritenevano tradizionalmente esclusi dalle procedure concorsuali gli enti pubblici, ma non le società da essi costituite. Tale insegnamento è stato recentemente messo in discussione, in concomitanza con l’utilizzo sempre più ampio dello strumento societario per l’esercizio di servizi pubblici.
Alcuni precedenti giurisprudenziali hanno infatti ritenuto che, nonostante l’adozione del tipo societario, sia ...