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IMPRESA

Se l’amministratore di società poi fallita «si ripaga», si ha bancarotta preferenziale

Ciò dovrebbe valere anche nel caso di pagamento del credito di soci, ma la giurisprudenza è tutt’altro che schierata in questo senso

/ Ciro SANTORIELLO

Lunedì, 10 marzo 2014

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La distinzione fra i due reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta preferenziale è chiara e netta. Il primo delitto – previsto e punito dall’art. 216, comma 1 del RD n. 267/42 – fa riferimento alla condotta dell’imprenditore dichiarato fallito che, prima della dichiarazione di insolvenza, distrae i beni della propria azienda ovvero dia agli stessi una destinazione diversa da quella di soddisfare le esigenze dell’azienda o il pagamento dei relativi creditori. La bancarotta preferenziale – fattispecie disciplinata dal comma 3 del medesimo articolo – invece, punisce l’imprenditore che simula titoli di prelazione a favore di alcuni suoi creditori o effettua pagamenti a favore di costoro con l’intento di favorirli e di danneggiare gli

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