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OPINIONI

Su sindaci e società a responsabilità limitata si è persa un’occasione

Il legislatore avrebbe potuto approfittare dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 2477 c.c. per ripensare il generale sistema dei controlli

/ Niccolò ABRIANI

Martedì, 8 luglio 2014

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Pubblichiamo l’intervento di Niccolò Abriani, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Firenze - Avvocato.

L’abolizione dell’anacronistica regola, che imponeva la nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata con un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per la società per azioni, non può che essere salutata con favore.
Come da tempo si era sottolineato, si trattava di una regola inefficiente, che disincentivava la capitalizzazione di questa forma societaria, determinando una irragionevole, e finanche folkloristica, proliferazione di srl con capitale subito al di sotto del parametro di legge (119.000 euro).

La definitiva espunzione dal codice civile di quel requisito – che si era auspicata a più riprese e in più sedi – avrebbe peraltro potuto offrire al nostro legislatore l’occasione per un ripensamento generale del sistema dei controlli nella forma societaria di gran lunga più diffusa, nel nostro come nella maggior parte degli ordinamenti societari.

Un’impostazione fondata sulla effettiva rilevanza dell’impresa societaria avrebbe dovuto indurre a rimeditare sulle soluzioni dichiaratamente semplificatorie, ma in realtà semplicistiche, che hanno connotato le più recenti novelle della materia, affrancando i presupposti dell’obbligatorietà dell’organo di controllo anche dal rinvio, parimenti infelice e decettivo, alle soglie al di sopra delle quali è preclusa la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata (art. 2435-bis), che rispondono ad una loro logica autonoma e non traslabile automaticamente ai controlli interni.

Abbandonato ogni richiamo al numero dei dipendenti, dagli esiti non meno inefficienti di quello al capitale minimo della spa, si potevano introdurre soglie autonome nella norma sull’organo di controllo (art. 2477 c.c.), imponendo alle srl che superino uno dei due parametri indicati nei nn. 1) e 2) del primo comma dell’art. 2435-bis c.c. la nomina del collegio sindacale come organo pluripersonale; ovvero, in alternativa, dei corrispondenti organi collegiali di controllo dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo, la cui introduzione andrebbe consentita anche nella srl, con appositi interventi di adeguamento della disciplina vigente.

Contestualmente, si sarebbe potuto introdurre una soglia inferiore (pari, ad esempio, ad un terzo dei due parametri sopra ricordati), al cui superamento ricollegare l’obbligatoria istituzione di un organo di controllo monocratico, ferma restando la possibilità per l’autonomia statutaria di introdurre anche in questo caso il collegio sindacale e di attribuire anche in tal caso all’organo di controllo la funzione di revisione legale dei conti.
Al di sotto di tale soglia, andrebbe comunque imposta per tutte le società dotate di personalità giuridica la funzione di revisione legale dei conti, da affidarsi a professionisti esterni indipendenti, siano essi società di revisione o persone fisiche.

Un’ulteriore occasione persa dalla recente riforma è rappresentata dal riconoscimento di un’ampia disponibilità in via statutaria dei diritti individuali di controllo, che costituiscono uno dei “difetti” più frequentemente lamentati dagli operatori nei confronti della nuova srl. Nella prospettiva della semplificazione, sarebbe stato sufficiente chiarire che non si tratta di regole imperative, ma di prerogative semplicemente “offerte” in via dispositiva per ridurre i costi di transazione delle minoranze.

Una derogabilità convenzionale, che pur essendo già sostenibile in via interpretativa, incontra tuttora molte remore tra gli studiosi e in giurisprudenza ed i cui limiti sono destinati a variare a seconda che sussista o meno un organo di controllo dotato dei poteri e delle caratteristiche del collegio sindacale (o dei corrispondenti organi dei sistemi alternativi) delle società azionarie.
Nel primo caso il limite minimo insuscettibile di compressione statutaria corrisponderà ai diritti di informazione ed ispezione riconosciuti agli azionisti (art. 2422); nel secondo, al diritto di consultazione dei libri e dei documenti sociali riconosciuto ai soci accomandanti dall’art. 2320, 3° comma, al fine di controllare l’esattezza del bilancio che viene loro comunicato.

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