Il Fisco non può rettificare il valore dell’immobile all’asta
Per la Cassazione, con la vendita all’incanto il prezzo di aggiudicazione è del tutto imprevedibile ed è l’unico da considerare per la base imponibile
La base imponibile per la liquidazione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di trasferimento di un immobile, ceduto mediante vendita all’incanto, è costituita dal prezzo di aggiudicazione, senza possibilità per il Fisco di rideterminare tale valore. È quanto si desume dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15948/2014.
L’art. 43 del TUR (DPR 131/1986) stabilisce che la base imponibile, per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, è data dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi. Per quanto concerne, in particolare, gli atti traslativi a titolo ...