Il timore di «privilegiare» l’Erario salva il liquidatore dall’omesso versamento IVA
La Cassazione esclude la punibilità per la fattispecie penale tributaria configurando, in via putativa, l’esimente dell’adempimento del dovere
Non è punibile per la fattispecie di omesso versamento IVA il liquidatore che, dopo avere presentato istanza di fallimento della società, pur avendo la disponibilità necessaria per far fronte al debito erariale, si rende inadempiente nella erronea convinzione che l’eventuale versamento avrebbe determinato la violazione della “par condicio creditorum” ed il rischio di contestazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta preferenziale. È da configurare, infatti, la causa di giustificazione “putativa” dell’adempimento del dovere. Sono queste le interessanti indicazioni che emergono dalla sentenza n. 5921 della Cassazione, depositata ieri.
Un soggetto assumeva la carica di liquidatore di una srl in data 9 novembre 2010 e, poco dopo, in data 23 dicembre 2010 ...