ACCEDI
Sabato, 7 settembre 2024 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Il co.co.pro. nei sei mesi precedenti all’assunzione non impedisce l’esonero contributivo triennale

/ REDAZIONE

Mercoledì, 4 novembre 2015

x
STAMPA

Con la circ. n. 178 di ieri, l’INPS è tornato su tema dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015 ex art. 1 commi 118 e seguenti della L. 190/2014. Oltre a soffermarsi sulle modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro iscritti alla Gestione dipendenti pubblici ed i giornalisti assicurati all’INPGI, l’Istituto nazionale di previdenza sociale fornisce anche ulteriori precisazioni riguardanti la legittimazione a fruire del beneficio per i datori di lavoro privati, già oggetto della circ. INPS n. 17/2015.

Si ricorda che la legge di stabilità 2015 ha introdotto, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso di quest’anno, l’esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. 

I chiarimenti sull’omogena applicazione della normativa riguardano, tra l’altro, l’ambito dell’esonero, alcuni casi particolari delle condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo, la durata dello sgravio e il coordinamento con altri incentivi. Le precisazioni sono dovute alle richieste di chiarimento pervenute all’Istituto dalle Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dai Consigi nazionali degli intermediari previdenziali.

Tra le puntualizzazioni fornite, si segnala che per individuare le forme di contribuzione obbligatoria soggette all’esonero contributivo, in assenza di specifiche previsioni di legge, vanno escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Per esempio, non è soggetto all’esonero contributivo triennale il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della L. 388/2000.

Si sottolinea che non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nei sei mesi precedenti, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma. 

Per quanto riguarda i casi particolari, invece, si specifica, tra l’altro, che l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale.


TORNA SU