Niente maxisanzione se il lavoratore viene «formato» prima dell’assunzione
Per il Ministero del Lavoro, l’avvio della formazione in materia di sicurezza nella fase preassuntiva non costituisce effettivo impiego del lavoratore
Con la nota n. 135/2016, la Direzione Generale per l’Attività ispettiva del Ministero del lavoro interviene in materia di maxisanzione per lavoro nero, di recente riformata dall’art. 22 del DLgs. 151/2015, con riferimento alla concreta applicabilità di tale sanzione – prevista dall’art. 3, comma 3 del DL 12/2002 – nelle ipotesi in cui un lavoratore, prima della formale assunzione, venga inviato dal futuro datore di lavoro ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La conclusione delineata nella nota è di estrema puntualità e logicità, determinando, in modo del tutto condivisibile, l’esclusione dall’applicazione della sanzione de quo.
Per una migliore comprensione del problema, si ricorda che l’art. 37 del DLgs. 81/2008 impone al datore ...
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