L’impegno a pagare quanto «concordato» con l’Agenzia delle Entrate esclude la confisca
Ai sensi dell’art. 12-bis del DLgs. 74/2000, anche in caso di condanna o di patteggiamento la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario, anche in presenza di sequestro.
La Cassazione, nella sentenza n. 43819/2017, ha ribadito (cfr. Cass. n. 28225/2016) che l’assunzione dell’impegno si riferisce ai soli termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda) ed è di per sé sufficiente a impedire la confisca (diretta o per equivalente) dei beni che ne sarebbero oggetto, poiché ritenuta comunque satisfattiva dell’interesse al recupero delle somme evase (o non versate) che dovrebbero essere ugualmente ottenute dall’esproprio dei beni del contribuente (in caso di confisca diretta), o dell’imputato, se diverso (in caso di confisca per equivalente).
Tale principio – che attribuisce rilevanza determinante ai fini dell’esclusione della confiscabilità del profitto del reato tributario alla quantificazione di esso operata in sede amministrativa, anche laddove essa sia divergente rispetto a quella acquisita in sede penale in ragione dell’intervenuto raggiungimento di forme di accordo, conciliazione o transazione fiscale, tra contribuente ed Agenzia delle Entrate – è “a fortiori” operante laddove, come nel caso di specie, si sia in presenza non di mero impegno ad adempiere all’obbligazione tributaria, ma di effettivo adempimento di essa, comprensivo di interessi e sanzioni.
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