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FISCO

Corrispondenza tra contribuente e parte pubblica da tenere riservata

Un richiamo può essere la leale collaborazione che deve sussistere tra le parti

/ Antonio NICOTRA

Lunedì, 12 febbraio 2018

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L’art. 48 del Codice deontologico degli avvocati, approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014, stabilisce che “l’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata...”, salvo quest’ultima costituisca perfezionamento e prova di un accordo o ne assicuri l’adempimento.

La norma è posta a tutela dei doveri di lealtà e correttezza che contrassegnano l’esercizio della professione forense e la condotta deontologicamente illecita è punita con la sanzione della censura (comma 5 dell’art. 48 citato). Perciò, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli

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