Corrispondenza tra contribuente e parte pubblica da tenere riservata
Un richiamo può essere la leale collaborazione che deve sussistere tra le parti
L’art. 48 del Codice deontologico degli avvocati, approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014, stabilisce che “l’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata...”, salvo quest’ultima costituisca perfezionamento e prova di un accordo o ne assicuri l’adempimento.
La norma è posta a tutela dei doveri di lealtà e correttezza che contrassegnano l’esercizio della professione forense e la condotta deontologicamente illecita è punita con la sanzione della censura (comma 5 dell’art. 48 citato). Perciò, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli
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