La distinta cumulativa ha lo stesso valore della ricevuta di spedizione
Legittima la prova della notifica dell’appello purché risulti il timbro di Poste con la data di spedizione
Con la sentenza n. 22878/2017 i giudici della Cassazione hanno riconosciuto alla distinta cumulativa di spedizione postale di più atti lo stesso valore probatorio previsto per le ricevute di spedizione singole sulla base della considerazione che in tale distinta sono riportate le stesse indicazioni delle ricevute di spedizione singole.
Il contribuente, sulla base del tenore letterale dell’art. 53 comma 2 e dell’art. 22 comma 1 del DLgs. 546/92, sosteneva che gli appelli avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili per omesso deposito della ricevuta di spedizione delle raccomandate e conseguente tardività della proposizione delle impugnazioni.
Nel contenzioso tributario è prevista la possibilità di notificare il ricorso e l’atto di appello a mezzo del servizio postale mediante ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41