Per la privacy del lavoratore vecchie regole fino alla valutazione del Garante
Resta valida l’autorizzazione n. 1/2016 per il trattamento dei dati sensibili del lavoratore
Tra le modifiche apportate dal DLgs. 101/2018 al Codice della privacy (DLgs. 196/2003), al fine di adeguarlo al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, vi sono anche quelle che hanno delle ricadute sulla gestione del rapporto di lavoro.
Per garantire una certa continuità tra la precedente normativa e le novità del Codice (che entreranno in vigore il prossimo 19 settembre), il DLgs. 101/2018 prevede un periodo transitorio durante il quale i provvedimenti e le autorizzazioni del Garante della privacy, oltre che i Codici deontologici vigenti, continueranno a produrre i propri effetti.
L’art. 21 del DLgs. 101/2018 prevede infatti un procedimento specifico di verifica