Nella riforma fallimentare obblighi di segnalazione per sindaci e revisori
L’esistenza di fondati indizi della crisi deve essere comunicata subito all’organo amministrativo per porvi rimedio
Lo schema di DLgs. recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. 155/2017 – che dovrebbe essere presto all’esame del Consiglio dei Ministri – stabilisce diverse novità riguardanti l’organo di controllo delle società e quello incaricato della funzione di revisione legale dei conti.
In primo luogo, l’art. 378 dello schema di DLgs. – applicabile dal 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento – sostituisce il comma 3 dell’art. 2477 c.c., estendendo i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore a quello della società a responsabilità limitata che ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno una delle seguenti soglie: due milioni di euro
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