CNDCEC al lavoro su prassi funzionali alla revisione nelle «nano imprese»
L’intendimento è applicare il principio di scalabilità già adottato in relazione alla revisione effettuata dal collegio nelle imprese di minori dimensioni
Pubblichiamo l’intervento di Raffaele Marcello, Consigliere nazionale dei commercialisti con delega al Sistema di amministrazione e controllo e ai Principi contabili e di valutazione.
L’implementazione della legge delega recante “La riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza” apporterà molteplici e significative novità nella gestione aziendale, e non solo delle aziende che risultano in crisi. Le nuove norme sui controlli offrono lo spunto anche per effettuare considerazioni sui controlli delle imprese che risultano essere oggetto di interesse da parte della nuova legislazione.
La citata normativa dispone che, emanati i decreti attuativi, le srl dovranno nominare, per mezzo della revisione dell’art. 2477 c.c., un organo di controllo o un revisore, oltre che nei casi (preesistenti) in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società tenuta alla revisione legale dei conti, anche quando la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello Stato patrimoniale, due milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni, due milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio, dieci unità. Tali limiti, peraltro ancora suscettibili di variazioni, dovrebbero sostituire la previsione che voleva obbligatoria la nomina di un controllore al superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c. Secondo stime attendibili, la revisione dell’art. 2477 c.c. implicherà la nomina di un controllore, se le soglie dovessero rimanere invariate, in 133 mila società.
Stante i fatti, è evidente che i commercialisti dovranno organizzarsi per fornire un servizio utile in modo efficace. A tale scopo, il CNDCEC intende cogliere l’opportunità della riforma per porre in essere un progetto che, prescindendo dalle soglie indicate, vuole andare a definire il corretto comportamento che un professionista deve avere nell’approcciare un incarico di revisione nelle “nano imprese”. In questa logica, possiamo considerare “nano imprese” le realtà aziendali che presentano le seguenti caratteristiche:
- gestione economica e finanziaria svolta “a braccio”. L’unico supporto è dato dal “commercialista”, che si occupa degli adempimenti verso la P.A.;
- l’imprenditore/pioniere conosce tutti i suoi dipendenti e gran parte dei clienti. Tale circostanza determina l’esclusione dell’aiuto di collaboratori (manager) professionalmente preparati perché essi non potrebbero essere motivati dall’imprenditore/pioniere che agisce sovente d’impulso, non rispettando le gerarchie;
- attività di marketing come conseguenza diretta dei contatti personali dell’imprenditore con clienti e fornitori;
- l’impresa non è globalizzata o internazionalizzata.
Tali caratteristiche hanno natura squisitamente qualitativa e prescindono da riferimenti quantitativi. Non vi è, tuttavia, dubbio che le menzionate “qualità” siano rinvenibili nella gran parte delle società con i parametri quantitativi individuati dalla riforma.
Ai nostri fini, un tema di particolare rilevanza consiste nell’adozione delle disposizioni tecniche della revisione legale, individuabili nei Principi ISA Italia, alla realtà delle citate “nano imprese”. I principi di revisione sono di fatto pensati per essere applicati alle imprese di grandi dimensioni che, per propria natura, presentano una complessità estremamente superiore rispetto alle realtà piccole e piccolissime, assai spesso mono-business e con modelli gestionali assai semplificati.
Non vi è dubbio che alcuni principi, come per esempio quelli inerenti l’utilizzo del lavoro di altri soggetti, risultino difficilmente applicabili, mentre altri, come nel caso dell’identificazione dei rischi rilevanti, andranno riconsiderati per tenere in considerazione le peculiarità proprie delle imprese con le caratteristiche indicate. Per tale motivo, il CNDCEC è già al lavoro per identificare prassi e procedure funzionali a espletare gli incarichi di revisione nelle “nano imprese”. Tale percorso richiede una determinata tempistica e andrà coordinato con il Ministero dell’Economia, delegato al controllo dei revisori e presso cui è tenuto l’apposito Registro.
L’intendimento, come ovvio, non è proporre una revisione light bensì applicare il principio di scalabilità già adottato con riferimento alla revisione effettuata dal collegio nelle imprese di minori dimensioni. Una revisione adatta, quindi, alla tipologia di azienda di riferimento e non alleggerita. L’idea di chi scrive è che l’organizzazione del controllo nelle realtà esaminate necessiti di circa 50 ore di attività professionale annua. Se le realtà aziendali di riferimento presentano una governance non articolata, il monte ore sarebbe riferibile principalmente all’attività di revisione.
Ciò detto, le idee espresse, oltre a essere condivise, devono essere riempite di contenuto. Questo sforzo richiede anche all’interno della categoria, principale stakeholder dell’operazione, una comunione di intenti per non disperdere gli sforzi che dovranno essere profusi per l’operazione, non semplice ma di sicuro impatto sia per i colleghi che per le imprese.