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NOTIZIE IN BREVE

Il P.M. informa il Garante Privacy dopo la notifica di chiusura delle indagini preliminari

/ REDAZIONE

Mercoledì, 9 gennaio 2019

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Con un comunicato di ieri, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso nota la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma sugli obblighi informativi in capo al Pubblico Ministero di cui agli artt. 167, comma 4, 167-bis, comma 3 e 167-ter, comma 2 del Codice della privacy, così come modificato dal DLgs. 101/2018.
Il protocollo d’intesa ha efficacia biennale e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo, salvo contrario avviso delle parti stesse.

Secondo quanto previsto dalla normativa richiamata, il Pubblico Ministero è tenuto ad informare “senza ritardo” il Garante della privacy, qualora abbia notizia di specifici reati in materia di protezione dei dati personali (si fa, nel dettaglio, riferimento al trattamento illecito di dati, alla comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, all’acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala).

In merito, il protocollo d’intesa ha specificato che alla comunicazione è tenuto non il Procuratore della Repubblica, ma il Pubblico Ministero assegnatario del procedimento.
L’informativa deve essere effettuata dopo l’avvenuta notifica alla persona sottoposta alle indagini e al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p. e deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini dell’istruzione da parte del Garante dei procedimenti amministrativi eventualmente correlati al fatto di reato.

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