Per la decadenza del rimborso IVA non conta la registrazione della liquidazione*
Il termine per l’istanza decorre da quando è stata versata o compensata l’imposta relativa al periodo dell’avvenuta registrazione della fattura
Nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del versamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare entro il termine previsto a pena di decadenza dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario, sì da escludere l’applicazione della disciplina dell’indebito di diritto comune (tra le altre, Cass. nn. 19597/2018, 4586/2018, 6900/2014). Presentata tempestivamente l’istanza – e quindi impedita la decadenza – decorre la prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c.
All’imposta sul valore aggiunto, la cui disciplina all’epoca dei fatti era priva di una disposizione ad hoc, si applica pertanto l’art. 21, comma 2 del DLgs. n. 546/92, in forza del quale “la domanda di ...