Apertura della liquidazione in ogni caso in cui il PM ha notizia dell’insolvenza
L’ampia legittimazione potrebbe interferire con le procedure di allerta e di composizione della crisi
Il DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14, che ha introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), contempla, tra le numerose novità, l’ampliamento del potere di iniziativa del pubblico ministero ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale.
In attuazione del principio evidenziato nella legge delega all’art. 2 comma 1 lett. d) della L. 155/2017, l’art. 38 comma 1 del CCII, infatti, stabilisce che “il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza”. Rispetto alla disciplina vigente (art. 7 del RD 267/42), il nuovo art. 38 comma 1 del Codice ha una formulazione più ampia e la ratio della previsione, secondo la ...