Fallimento post mortem anche dopo il termine annuale
Separazione fallimentare dei patrimoni con effetto preferenziale a favore dei creditori del de cuius
L’imprenditore individuale defunto, se insolvente, può essere dichiarato fallito – ad ampia garanzia dei suoi creditori – entro un anno dalla morte, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente al decesso, o entro l’anno successivo ex art. 11 del RD 267/42 (c.d. fallimento post mortem). La perdurante soggezione al fallimento anche di colui che non è più in vita risponde alla necessità di preservare la tutela dei creditori, così come la perentorietà del termine annuale dall’evento morte – che implica la cessazione della qualità di imprenditore –, ai fini della dichiarazione di fallimento, è stabilita per esigenze di certezza, vincolando l’insolvenza alle obbligazioni contratte dall’imprenditore defunto.
In taluni casi, tuttavia, l’imprenditore defunto ...