Nessuna presunzione di colpa per la ritardata richiesta di fallimento
Integra la bancarotta preferenziale la restituzione dei finanziamenti dei soci in prossimità dell’insolvenza
La fattispecie di bancarotta fraudolenta preferenziale, di cui all’art. 216 comma 3 del RD 267/1942, punisce il fallito che esegue pagamenti o simula titoli di prelazione allo scopo di favorire, a danno di altri creditori, alcuni di essi. Essenziale per la configurabilità del reato è la violazione della “par condicio creditorum”, quale espressione del principio inteso a evitare disparità di trattamento che non trovino giustificazione nelle cause legittime di prelazione fatte salve dall’art. 2741 c.c.
L’offesa, pertanto, non consiste nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore, ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori; mentre, in relazione all’elemento psicologico, è richiesto il ...