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LETTERE

Sulle cessioni d’azienda non si spiega il parere contrario dell’Autorità antimafia

Lunedì, 27 maggio 2019

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Gentile Redazione,
prendo spunto dalla “querelle” riguardante la “riassegnazione” di una competenza professionale ai commercialisti, abolita nel 1993. La previsione, nella proposta di legge di semplificazione fiscale, di un aumento delle competenze di avvocati e commercialisti relativamente alla cessioni aziendali nelle ditte individuali.
La riflessione nasce dal parere contrario a tale proposta espresso da: Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari giuridici e legislativi del Governo; Autorità antimafia e antiterrorismo.

Il ruolo fondamentale dei commercialisti, nelle cessioni di azienda, è la verifica degli aspetti contabili e fiscali dell’operazione, attività propedeutica e imprescindibile, per fornire alle parti i dati per una corretta identificazione delle esigenze e degli interessi in gioco.

Il commercialista:
- opera i controlli antiriciclaggio previsti dalla legge;  
- attua i controlli sull’adeguata verifica del cliente;
- verifica la titolarità formale del cliente e dell’azienda;
- verifica la presenza di un titolare effettivo;
- verifica il prezzo e controlla gli strumenti di pagamento utilizzati;
- conserva la documentazione, garantendone per dieci anni reperibilità, riproducibilità e immodificabilità;
- ha l’obbligo di segnalare quale operazione sospetta, qualsiasi fattispecie oggettiva e soggettiva prevista dalla normativa antiriciclaggio, di cui abbia conoscenza.

Non si spiega il parere negativo dell’Autorità antimafia e antiterrorismo, che “bolla” l’intera categoria coinvolta quale “inaffidabile” e “inadeguata” a tale ruolo. Ma allora a che titolo il coinvolgimento diretto degli avvocati e dei commercialisti quali soggetti destinatari nel provvedimento relativo all’antiriciclaggio, nella DLgs. 231/2007 ovvero nella norma di recepimento della IV Direttiva Ue (DLgs. 90/2017)?
La norma antiriciclaggio prevede espressamente un diretto coinvolgimento, una diretta chiamata in causa dei commercialisti e dei notai e degli avvocati, attribuendo ai medesimi una identica e speculare serie di obblighi e controlli al fine di prevedere e vigilare sui rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Il concetto di presidio (o avamposto) di legalità si è appropriato ormai dei nostri studi, avendo introdotto una serie di adempimenti e di regole, non solo a tutela della fede pubblica, ma a supporto e di attivo contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
L’obbligo per il professionista di porre in essere un’adeguata verifica della clientela, nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, fa sì che ogni soggetto sia coinvolto attivamente e prontamente in tutte le fasi di erogazione della prestazione professionale.

L’operatività dell’obbligo di effettuare subito una segnalazione antiriciclaggio all’Unità di informazione finanziaria (UIF), nel caso in cui il professionista si accorga di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio o violazioni del limite di utilizzo del contante, è costantemente presente. Ogni incarico assunto è ampiamente documentato. Ai professionisti è demandata la creazione di un fascicolo antiriciclaggio per ogni cliente e devono procedere alla raccolta documentale delle informazioni raccolte.

Partendo da questi “assunti” normativi, sulla base di questi presupposti, come si può interpretare il giudizio di merito dell’Autorità antimafia e antiterrorismo che solleva dubbi inquietanti sulla moralità e sull’etica deontologica dei commercialisti?
Non si comprende il “grave pericolo di infiltrazioni” che si avrebbe con il coinvolgimento dei commercialisti, giudicati “strutturalmente di parte”. Non si comprendono gli incarichi affidati ai commercialisti quali custodi giudiziari per conto del tribunale civile per le operazioni di vendita di beni immobili e di beni mobili registrati già dal marzo del 2006 (attività sino a quella data affidata ai soli notai).

Perché la nostra categoria viene chiamata in ruoli delicati e importanti con alte competenze e grandi responsabilità per poi finire in un angolo quando deve contribuire alla crescita del Paese?
Perché si continua a ignorare che quasi l’80% delle società di capitali italiane ha come componente del collegio sindacale o sindaco unico un commercialista? Ci sarebbero rischi immensi, allora, nel rinvenire in questi delicati ruoli un collega?

In questa vicenda, ci si trova davanti a un’importante proposta di legge che la politica e il Governo di turno introducono al fine di “semplificare” un’operazione basilare per agevolare la crescita economica, fornendo degli strumenti che di fatto non coinvolgono nuovi attori, ma sanciscono e definiscono un’operatività acquisita e naturale nella delicata fase della consulenza tecnica, fiscale, giuridica.

Si spera che il buon senso prevalga e che siano accantonate logiche e motivazioni incomprensibili.


Renato Burigana
Componente Gruppo di lavoro Area antiriciclaggio CNDCEC

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