Fallimento proponibile dal creditore estraneo all’accordo di ristrutturazione
La Corte di Cassazione applica la disciplina e i principi elaborati per il concordato
Con la sentenza n. 13850, depositata ieri, la Cassazione ha stabilito che il creditore rimasto estraneo all’accordo di ristrutturazione dei debiti può presentare la domanda di fallimento dopo l’omologazione dell’accordo.
Nel caso di specie, omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti, un creditore rimasto estraneo presentava una domanda di fallimento per il proprio credito. La società debitrice lamentava la legittimità dell’istanza in quanto proposta in pendenza dell’esecuzione dell’accordo e senza la preventiva risoluzione dello stesso.
Per la Suprema Corte, non sussistono preclusioni alla presentazione della domanda di fallimento dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti da parte di un creditore che ne sia rimasto ...
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