Il curatore non può ancora impugnare il sequestro penale
Per la Cassazione non è titolare di alcun diritto sui beni del fallito ma il Codice della crisi prevede espressamente la sua legittimazione
Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento, in quanto non è titolare di alcun diritto sui beni del fallito, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori (i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale, non hanno alcun diritto restitutorio sui beni).
Tale principio, già espresso dalla Cassazione nelle pronunce n. 45578 nel 2018, nonché n. 42469 e n. 23388 nel 2016, viene ripreso nella sentenza n. 27262 depositata ieri.
Per meglio comprendere la questione, va ricordato che le Sezioni Unite avevano dapprima affermato che il curatore del fallimento, nell’espletamento dei compiti di amministrazione del patrimonio fallimentare,
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