La messa in mora del venditore ferma la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi
Per le Sezioni Unite non occorre agire in via giudiziale per l’interruzione, anche perché altrimenti si avrebbe un’inutile proliferazione di giudizi
Nel contratto di compravendita, la messa in mora del venditore è atto idoneo a interrompere la prescrizione annuale dell’azione di garanzia per vizi (art. 1495 comma 3 c.c.).
Pertanto, è sufficiente che l’acquirente del bene viziato comunichi al venditore la sua volontà di esercitare la garanzia mediante una qualsiasi dichiarazione formale ai sensi dell’art. 1219 c.c. entro un anno dalla consegna: si realizza, così, l’effetto interruttivo e il termine di un anno ricomincia a decorrere dal momento dell’atto interruttivo, senza tenere conto dell’eventuale periodo di tempo già decorso anteriormente al verificarsi della causa di interruzione.
Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18672, depositata ieri.
L’affermazione ...