L’agente recede per giusta causa se il preponente viola gli obblighi di lealtà
Gli obblighi di buona fede e correttezza concernono sia l’obbligazione principale del rapporto di agenzia sia le obbligazioni strumentali
Nei contratti di agenzia, ciascuna parte è libera di recedere dandone preavviso all’altra. Tuttavia, in costanza di rapporto possono verificarsi inadempienze così gravi da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto contrattuale.
Con specifico riguardo alla posizione dell’agente, l’art. 1751, comma 2 c.c. ne ammette il recesso senza preavviso, ossia per “giusta causa”, purché esso sia giustificato ad “circostanze attribuibili al preponente”.
La giurisprudenza e la dottrina hanno, inizialmente, assimilato il recesso per giusta causa dell’agente al recesso per giusta causa del dipendente, operando un parallelismo tra l’art. 1751, comma 2 c.c. e l’art. 2119 c.c., che ha suscitato un ampio dibattito in seno alla Corte