Il Tribunale controlla anche la revoca della delibera di nomina dei sindaci
L’effetto sostanziale è lo stesso della revoca dei sindaci, con applicazione dell’art. 2400 comma 2 c.c.
L’art. 2400 comma 2 c.c. – ai sensi del quale “i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato” – si applica anche nel caso di revoca non dei sindaci, ma della relativa delibera di nomina. A stabilirlo è il Tribunale di Milano con provvedimento del 24 maggio scorso.
La ricordata disciplina è posta a tutela dell’indipendenza dei sindaci. Si ritiene, inoltre, necessario che la delibera di revoca specifichi le circostanze e i fatti che integrino una o più delle “giuste cause” legittimanti la revoca, non potendosi rimettere alla successiva iniziativa processuale degli amministratori il dettaglio dei motivi posti alla base della decisione (cfr. Trib.
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