È riservato ai commercialisti elaborare dati contabili e inviare dichiarazioni
Dopo l’istituzione dell’Albo unico l’esercizio di tali prestazioni da parte di non iscritti causa la nullità del contratto
L’attività di elaborazione dei dati contabili e di esecuzione di adempimenti di natura fiscale (consistenti in registrazioni IVA, elaborazione e trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati relativi all’IVA, elaborazione del modello REDDITI) è riservata agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a seguito dell’entrata in vigore del DLgs. n. 139/2005.
Se, tuttavia, un soggetto non iscritto all’Albo ha reso tali prestazioni dopo l’entrata in vigore della legge ma prima dell’istituzione dell’Albo unico (avvenuta il 1° gennaio 2008), il contratto concluso con il cliente è lecito e chi ha posto in essere tali attività ha diritto al corrispettivo.
Questa è la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione ...