Niente interessi per l’IVA indebita se il credito è ammesso in detrazione
Senza la restituzione della somma a titolo di IVA richiesta non vi è il presupposto per ottenere il pagamento degli interessi
Con sentenza n. 26370/2019 la Cassazione ha affrontato la questione del pagamento al contribuente degli interessi relativi ad una somma oggetto di istanza di ripetizione di un indebito versamento IVA e riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate non a rimborso bensì sotto forma di detrazione, secondo la procedura di cui all’art. 1 del DPR n. 443/1997, escludendo in tale ipotesi la spettanza degli interessi.
In particolare, si evince dai fatti di causa che una società addebitava l’IVA sulle fatture emesse per operazioni che, invece, erano esenti ai sensi dell’art. 6 del L. n. 133/1999, trattandosi di prestazioni eseguite a favore di enti riconducibili al medesimo gruppo bancario nell’ambito delle attività ausiliarie di cui all’art. 59 comma 1 lett. c) del DLgs.
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