Per la domanda di risoluzione con fini restitutori o risarcitori rito fallimentare
Il principio del concorso formale può essere derogato solo nei casi previsti dalla legge
Con la sentenza n. 2990, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in virtù dell’art. 72 comma 5 del RD 267/42, la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale (artt. 93 e ss. del RD 267/42).
In sede di accertamento del passivo, la domanda di risoluzione, che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o di restituzione, deve essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare, non essendo applicabile, in via analogica, l’istituto dell’ammissione con riserva (ex art. 96 nn. 1 e 3 del RD 267/42), né potendosi ...