Il datore di lavoro può rispondere in solido per l’anticipo bancario di CIGO
Per la Fondazione Studi Consulenti del lavoro la responsabilità sussisterebbe solo con omissioni proprie dell’operato del datore stesso
Secondo la convenzione stipulata il 30 marzo 2020 dall’ABI con le parti sociali, i lavoratori destinatari dei trattamenti di CIGO e CIG in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) potranno ottenere in modo più rapido le relative indennità grazie a una anticipazione dalle banche aderenti all’iniziativa, cui farà seguito il rimborso dell’INPS ai medesimi istituti di credito (si veda “Cassa integrazione COVID-19 più rapida con l’anticipo bancario” del 1° aprile 2020).
L’anticipazione avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente dedicato presso una banca aderente alla convenzione, per un importo forfetario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto ...