Nessuna proroga dell’assegno ordinario per le aziende che hanno in corso l’assegno di solidarietà
Con l’approfondimento pubblicato ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro riepiloga le novità apportate dal DL 34/2020 (decreto “Rilancio”) in materia di ammortizzatori sociali che agiscono in costanza di rapporto di lavoro, previsti dal DL 18/2020 (“Cura Italia”) al fine di sostenere imprese e lavoratori durante la fase di emergenza sanitaria.
La novità principale è rappresentata dalla proroga del trattamento di cassa integrazione ordinario (CIGO) e dell’assegno ordinario, di cui all’art. 19 del DL 18/2020.
Nello specifico, i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione della CIGO o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane per coloro che abbiano terminato il periodo precedentemente concesso (nove settimane). Inoltre, è riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Stesso discorso anche per le aziende che fruiscono della CIGO con causale “emergenza COVID-19” sospendendo il trattamento di CIGS in corso, le quali possono quindi beneficiare della proroga del trattamento, pari a nove settimane, come sopra descritta.
Si sottolinea, invece, la mancata proroga dell’assegno ordinario previsto per le aziende che avevano in corso un trattamento di assegno di solidarietà, che, pertanto, rimane fermo alle nove settimane previste inizialmente dall’art. 21 del DL 18/2020.