Obbligo di informazione all’INPS per il lavoratore che svolge breve attività lavorativa in Germania
Con il messaggio n. 2797 pubblicato ieri, l’INPS fornisce chiarimenti ai lavoratori privati e pubblici, nonché ai percettori di NASpI, che svolgono, per brevissimi periodi, attività lavorativa dipendente in Germania.
Nello specifico, per i lavoratori dipendenti privati che, oltre all’attività lavorativa in Italia, svolgono contemporaneamente e per un breve periodo di tempo un’attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, la legislazione applicabile è quella dello Stato di residenza del lavoratore, a condizione che in detto Stato venga svolta attività sostanziale (art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (Ce) n. 883/2004).
Inoltre, l’art. 14 del Regolamento (Ce) n. 987/2009 precisa che, ai fini della determinazione della legislazione applicabile, non devono essere considerate le attività marginali, ossia quelle attività poco significative in termini di tempo e remunerazione (attività che coprono meno del 5% del normale orario di lavoro e/o meno del 5% della retribuzione globale).
Pertanto, si ritiene che la persona eserciti l’attività in un solo Stato e che la legislazione da applicare sia quella dello Stato in cui è svolta abitualmente l’attività principale.
L’Istituto, con riferimento alla fattispecie in esame, chiarisce che, qualora il lavoratore svolga un’attività subordinata in Italia e un’attività in Germania di portata marginale o non sostanziale, la legislazione applicabile è unicamente quella italiana.
Il lavoratore deve informare l’INPS della propria situazione lavorativa; l’Istituto procede poi alla determinazione della legislazione applicabile e rilascia la certificazione “A1”, attestante l’applicazione della legislazione italiana.
Infine, anche nel caso di percettori di NASpI, che svolgono un’attività marginale in un altro Stato membro, trovano applicazione i criteri sopra illustrati. Tuttavia, è necessaria una valutazione delle disposizioni specifiche in materia di disoccupazione (di cui agli artt. 63, 64 e 65 del Regolamento (Ce) n. 883/2004).
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