Per i consulenti del lavoro rimane valida la domanda unica di CIGO
Con un approfondimento pubblicato ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro è intervenuta in merito alle istruzioni fornite dall’INPS con la circ. n. 84/2020, con particolare riferimento alla presentazione delle domande di CIGO e assegno ordinario con causale COVID-19 di cui all’art. 19 del DL 18/2020, così come modificato dal DL 34/2020 (decreto “Rilancio”).
Nel documento si ricorda che con la nota n. 7020/2020 del 6 luglio scorso il Ministero del Lavoro, riferendosi al contenuto della circolare ancora in fase di predisposizione, ha specificato che non è possibile richiedere con un’unica domanda la concessione delle settimane residue rispetto alle prime 9 inizialmente previste e contestualmente le ulteriori 5 settimane di integrazione salariale ordinaria.
Sul punto, la Fondazione Studi evidenzia che l’INPS, con il precedente il messaggio n. 2489/2020, per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di CIGO o di assegno ordinario non superiore a 5 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, ha individuato un iter procedurale semplificato che – nel rispetto del dettato normativo, che subordina la richiesta all’effettivo completamento della fruizione delle prime 9 settimane – consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un massimo di 14 settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.
Secondo quanto indicato nel documento di studio, la circ. n. 84/2020 di fatto non affronta la questione e il diverso avviso ministeriale non risulta ancora formalizzato, pertanto si ritiene confermato quanto indicato nel messaggio n. 2489/2020, ossia la possibilità di richiedere l’eventuale residuo del primo periodo di 9 settimane unitamente alle ulteriori 5, con un’unica domanda.
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