In appello c’è sempre litisconsorzio tra Ufficio e agente della riscossione
L’integrazione va disposta a prescindere dalla parte che non ha ricevuto la notifica
La Cassazione, con la sentenza n. 24402/2020, ha riaffrontato l’annosa questione degli effetti della mancata partecipazione nel giudizio di appello di uno dei due enti erariali, convenuti o comunque presenti in primo grado.
In specie – atteso che l’Agenzia Entrate-Riscossione rimaneva contumace dopo la notificazione dell’appello alla sede legale e non allo studio del difensore di prime cure – la Corte ha dichiarato nullo il giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., previo richiamo dei due indirizzi formatisi in materia.
Quello minoritario ritiene che l’esattore sia un adiectus solutionis causa, verificandosi nel giudizio di appello la “scindibilità” delle cause; questo perché non è configurabile alcun litisconsorzio
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