L’apprendistato di primo livello non si può trasformare in alta formazione
Tuttavia, l’INL non esclude la successione tra le due tipologie contrattuali se il piano formativo è diverso
Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore non può trasformarsi in un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, ma le due tipologie possono succedersi nel percorso lavorativo di un soggetto. Questo quanto emerge dal parere n. 1026 di ieri, 23 novembre, con il quale l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha dato riscontro ad un quesito formulato sul punto da Confindustria Piemonte.
Il tema sollevato, tutt’altro che di scontata risoluzione, attiene proprio alla compatibilità e alla fungibilità delle diverse tipologie di apprendistato, disciplinate dagli artt. 41 e segg. del DLgs. 81/2015. Più in particolare, la questione posta all’attenzione
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