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Ancora dubbi sull’obbligo di accordo sindacale per la CIG in deroga COVID-19

/ REDAZIONE

Venerdì, 5 marzo 2021

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Con un approfondimento pubblicato ieri, la Fondazione Studi Consulenti del lavoro analizza la questione relativa all’obbligatorietà dell’accordo sindacale per ottenere l’autorizzazione della CIG in deroga, di cui all’art. 22 del DL 18/2020.

La Fondazione ricostruisce il quadro normativo, arrivando a sostenere che, sebbene la norma faccia un espresso richiamo all’accordo sindacale, questo non può considerarsi un obbligo per il datore di lavoro. Quest’ultimo è comunque tenuto ad attivare la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, ex art. 19 comma 1 del DL 18/2020.
L’art. 22 del DL 18/2020 prevede infatti la possibilità di riconoscere trattamenti di CIG in deroga, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Successivamente, in merito agli accordi sindacali previsti dal citato art. 22 comma 1, lo stesso INPS ha precisato che i datori di lavoro fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori la CIG in deroga è autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Tuttavia, tale accordo si considera esperito con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista per la CIGO (circ. INPS n. 47/2020).

Si evidenzia però anche come l’Istituto previdenziale abbia poi, con le circ. nn. 115 e 139 del 2020, relative ai trattamenti introdotti con il DL “Agosto” e il DL “Ristori”, affermato che la domanda di CIG in deroga ex art. 22-quater – da inviare all’INPS – dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica (fatta eccezione per le aziende fino a 5 dipendenti).

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