Liquidate le indennità per i lavoratori del turismo e dello spettacolo
L’INPS ha provveduto centralmente alla liquidazione dell’indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui al DL “Ristori”, rinnovate dal DL “Sostegni”.
Con il messaggio n. 1452 di ieri, l’Istituto previdenziale ha infatti reso nota la liquidazione, ricordando che l’art. 10, comma 1 del DL 41/2021 ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari delle indennità ex artt. 15 e 15-bis del DL 137/2020 convertito (si veda “Rinnovate le indennità per i lavoratori del turismo, dello spettacolo e dello sport” del 25 marzo).
Sono interessati dal citato art. 10, comma 1 i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.