La riforma dello sport apre alla distribuzione parziale di dividendi
Da chiarire la compatibilità di quanto disposto dall’art. 8, comma 3 del DLgs. 36/2021 con l’assenza di fini di lucro
Nella riforma dello sport, per gli enti dilettantistici costituiti in forma societaria ex Libro V, Titolo V c.c., l’art. 8, comma 3 del DLgs. 36/2021 prevede una parziale distribuzione di dividendi ai soci, per una quota inferiore al 50% degli utili e avanzi di gestione annuali, al netto di eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, nella misura massima dell’interesse dei buoni fruttiferi postali aumentato del 2,5% da applicare al capitale versato.
Ci si domanda se tale previsione possa considerarsi compatibile con la definizione di “assenza di fini di lucro”. Ricordiamo, quale principio giuridico generale, che “assenza di fini di lucro” non significa impossibilità di conseguire utili o avanzi di gestione da parte di un sodalizio, ma soltanto impossibilità
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