IVA da recuperare anche in capo al cedente se la prima casa risulta di lusso
La Corte di Cassazione ribalta i principi in tema di soggettività passiva IVA sulla prima casa
Nel caso in cui l’immobile trasferito applicando l’IVA del 4% sulla “prima casa” risulti essere “di lusso”, il beneficio deve essere revocato e la maggiore IVA può essere recuperata sia in capo al cedente che in capo al cessionario, atteso che, in questa ipotesi, la revoca dell’agevolazione non è imputabile a un comportamento esclusivo dell’acquirente, bensì a una condizione oggettiva dell’immobile, di cui entrambe le parti sono forzatamente a conoscenza. Non si applicano, invece, le sanzioni, in applicazione del principio del favor rei, in quanto le condizioni oggettive di accesso al beneficio sono state normativamente modificate e oggi non rileva più la natura “non di lusso” dell’immobile.
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