Ancora tanti nodi da sciogliere per i finanziamenti infragruppo
Non chiaro se tra gli oneri «desumibili dal contratto» possa esserci la quota di interesse effettivo riferibile alla finanziarizzazione dei costi di transazione
Il trattamento fiscale delle operazioni di finanziamento infragruppo (o più precisamente quelle da società controllante a controllata) – ordinariamente poste in essere a condizioni più favorevoli rispetto a quelle ottenibili sul mercato finanziario – è disciplinato dall’art. 5, comma 4-bis del DM 8 giugno 2011. Le relative disposizioni disattivano il principio di “derivazione rafforzata” (quale riconoscimento fiscale delle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporale) e lo sostituiscono con una regola fiscale di stretta derivazione giuridica secondo cui in caso di “operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi ...